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Saranno sospesi dall’Albo i giornalisti senza Pec, in caso di inadempienza dopo 30 giorni dalla diffida da parte dell’Ordine professionale. Lo prevede l’articolo29 del Decreto Semplificazione approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 luglio 2020 e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento, che riguarda anche i giornalisti, richiama l’articolo 16 del Decreto legge n. 185/2008 convertito in legge (2/2009) che dispone, appunto, per gli iscritti agli ordini professionali l’obbligo di possedere una casella di Posta Elettronica Certificata.
Obbligo, a distanza di dieci anni dal varo della legge, disatteso dalla stragrande maggioranza dei professionisti perché non prevedeva una specifica sanzione. Con il Decreto semplificazione, finalizzato a favorire la digitalizzazione della pubblica Amministrazione, il governo Conte ha colmato la lacuna introducendo l’obbligo di diffida ad adempiere entro trenta giorni e, in caso di inadempienza, la sospensione dall’Albo fino alla comunicazione del domicilio digitale.
La norma, che modifica il comma 7 bis dell’art. 16 del decreto legge n. 185/2008, prevede che il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il collegio o ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.
In pratica si passa dall’obbligo di comunicare la Pec personale a quello di comunicare il proprio domicilio digitale, ovvero l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata registrato all’Anagrafe nazionale della popolazione residente a disposizione della Pubblica Amministrazione e dei gestori dei pubblici servizi.
Prescrizioni del governo anche agli ordini professionali: “L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l’elenco dei domicili digitali e il loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente a opera del ministero vigilante sui medesimi”.
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