Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Luca Lotti, oggi a Teramo, per un incontro con gli imprenditori, ha parlato dell’approvazione nelle scorse settimane della nuova legge sull’editoria: “I decreti attuativi arriveranno molto prima dei sei mesi e mi auguro entro la fine dell’anno”.
E’ dunque prevedibile che le elezioni per il rinnovo delle cariche a livello nazionale e regionale dell’Ordine dei giornalisti potrebbero svolgersi tra febbraio e marzo. Con queste novità.
La composizione e le competenze del Consiglio Nazionale dell’Ordine professionale i decreti, in attuazione della legge, riordinano le competenze in materia di formazione, con l’eliminazione della facoltà di cumulo delle impugnative dei provvedimenti dei consigli regionali dinanzi al Consiglio Nazionale con quelle giurisdizionali, stabilendo la natura alternativa e dovranno adeguare la composizione del Consiglio Nazionale, che non potrà superare il numero di 60 consiglieri, di cui 2/3 di giornalisti professionisti e 1/3 di pubblicisti, purché titolari di una posizione previdenziale attiva presso l’Inpgi. Infine dovrà essere adeguato il sistema elettorale garantendo la massima rappresentatività territoriale.
La modifica dell’art. 45 della legge 3 febbraio 1963 n. 69 nel quale si stabilisce oggi che nessuno può assume il titolo né esercitare la professione di giornalista se non è iscritto nell’elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti. Questa norma è stata dettata dalla necessità di adeguare la legge alla realtà del mondo editoriale e della sua regolamentazione contrattuale, a fronte di reiterate sentenze della Corte Suprema di Cassazione che, sulla base di una capziosa interpretazione della precedente norma di legge, avevano stabilito il principio che i giornalisti pubblicisti non potessero esercitare la professione, in questo modo tutti i colleghi pubblicisti che lavoravano nelle aziende ai sensi degli artt. 2, 12, e 36 rischiavano il licenziamento per esercizio abusivo della professione. Una anomalia che ora è stata sanata.