giorgio levi

In dirittura d’arrivo il regolamento per le elezioni dell’Ordine. Al via il voto telematico. Ecco alcune anticipazioni

Settimana decisiva per il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti che dovrebbe votare il regolamento definitivo per le elezioni della categoria.

Una bozza, che potrebbe essere qualla definitiva, è sul tavolo della discussione. Con questo regolamento, che nelle linee genarli ricalca le norme già note, l’Ordine apre per la prima volta nella sua storia al voto telematico, così come già hanno fatto Casagit e Inpgi. E’ un piccola rivoluzione, ma finalmente non ci saranno più impedimenti al voto, che sarà alla portata di tutti.

Tra i punti salienti della bozza l’articolo 1: “Le procedure elettorali per il rinnovo dei Consigli regionali dell’Ordine dei giornalisti e del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti possono svolgersi con modalità telematica da remoto attraverso una piattaforma informatica elettorale affiancando la votazione in presenza di cui alla L. 69/1963, oppure sostituendola solo in situazioni straordinarie che rendono impossibile l’affluenza ai seggi“.

Il voto online cambia l’intero sistema anche a livello regionale. In caso dell’impossibilità di aprire un seggio fisico, come è accaduto in questo anno di pandemia, si può procedere unicamente per via telematica: “In casi straordinari, almeno sette giorni prima dell’apertura del seggio il Presidente regionale uscente dichiara sotto la propria responsabilità e con idonea motivazione, l’impossibilità di aprire il seggio fisico. Il Presidente regionale provvederà ad avvisare immediatamente il Presidente del Consiglio Nazionale e gli iscritti via pec e attraverso il sito dell’Ordine regionale”.

Per votare online poi “la regolarizzazione del pagamento delle quote deve avvenire al più tardi dieci giorni prima rispetto alla data fissata per il voto telematico e, qualora non avvenga presso la sede dell’Ordine, l’interessato deve produrre entro il suddetto termine al Consiglio Regionale prova dell’avvenuto pagamento“.

A lungo si è discusso se l’organizzazione online dovesse dipendere da Roma o da ciascun Ordine regionale, all’articolo 8 si legge: “È costituito presso la sede del Consiglio nazionale l’Ufficio elettorale centrale conil compito di sovrintendere alle operazioni di votazione con modalità telematica da remoto. Le operazioni dell’Ufficio elettorale centrale sono pubbliche. Presso l’Ufficio elettorale centrale i Consigli Regionali rendono disponibili gli elenchi degli aventi diritto al voto per le minoranze linguistiche, fermo restando che essi non potranno partecipare alle elezioni dei rappresentanti territoriali al Consiglio nazionale. L’Ufficio elettorale centrale è composto da un notaio e quattro scrutatori nominati dal Presidente del Consiglio nazionale con determina ex art. 16 D.P.R. 115/1965“.

Infine i dettagli sul voto telematico: “Nell’avviso di convocazione sono indicati i giorni in cui è possibile esercitare il voto telematico. Il voto telematico si esercita per 8 ore, dalle 10 alle 18, in due giornate antecedenti la data della prima convocazione e quella della seconda convocazione.Il voto telematico è esercitabile con le stesse modalità anche nelle due giornate antecedenti l’eventuale ballottaggio. I voti espressi sono computati ai fini del quorum della prima assemblea.Chiusa la singola votazione telematica, il sistema esclude dall’elenco dei votanti coloro che hanno esercitato il voto telematico.Nel rispetto del principio di unicità del voto, il voto espresso in modalità telematica esclude il voto presso il seggio nella tornata elettorale di riferimento“.

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